SOLUZIONI PER PROFESSIONISTI

RC Professionale Medici e Odontoiatri

In considerazione dei numerosi rischi professionali a cui può incorrere il professionista sanitario, sarà fondamentale sottoscrivere una polizza di responsabilità civile professionale non soltanto perché è un obbligo previsto dalla legge, ma anche per tutelare la propria reputazione e per fornire maggiore trasparenza nella relazione con il paziente. Sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale è un passo essenziale per proteggere il proprio patrimonio da perdite finanziarie dovute a errori o negligenze causati nello svolgimento dell’ attività lavorativa. Nella società litigiosa di oggi, il professionista sanitario non sarai mai del tutto al sicuro dal rischio che il proprio lavoro o la propria consulenza non soddisfi le aspettative dei clienti.

Quali sono i rischi professionali del Medico?

Come medico, i rischi professionali nei confronti dei terzi possono includere:

  1. Errori diagnostici o di trattamento: questo può causare ulteriori problemi di salute o complicazioni per il paziente, nonché richieste di risarcimento.
  2. Infezioni nosocomiali: il medico può essere ritenuto responsabile per eventuali infezioni contratte dal paziente durante il soggiorno in ospedale.
  3. Mancato rispetto della privacy dei pazienti: la violazione della confidenzialità può causare danni alla reputazione del medico e al paziente.
  4. Negligenza: il medico può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati a un paziente a causa di negligenza o di una mancata attenzione alle sue esigenze.

In generale, è importante per i medici prendere le precauzioni necessarie per ridurre al minimo i rischi professionali nei confronti dei terzi, ad esempio attraverso una formazione continua, la revisione periodica dei processi e la sottoscrizione di un’adeguata assicurazione responsabilità professionale.

Come opera una Polizza di Responsabilità Civile Professionale?

L’evoluzione commerciale realizzata in tempi recenti ha visto il passaggio delle polizze per la rc dei professionisti dal sistema del “LOSSES OCCURRING” a quello del “CLAIMS MADE”.

La clausola CLAIMS MADE consente al professionista polizza di proteggersi dalle richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti e da lui denunciate entro il periodo di validità della polizza.

Questa formula lo terrà quindi indenne dalle richieste di risarcimento avanzate all’assicuratore dopo la sottoscrizione del contratto o nel c.d. “periodo di retroattività”, o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto ( la c.d. “garanzia postuma”).

Onde evitare, però, problematiche sulla operatività della garanzia in fase di sinistro, nel caso in cui l’assicuratore si accorga che la polizza sia stata sottoscritta dall’assicurato consapevole di un rischio già verificatosi e potendo essere prossima una possibile pretesa risarcitoria da parte del terzo, vengono previsti dei rafforzamenti alla normativa di legge sulle dichiarazioni precontrattuali (art. 1892 e 1893 cc) di cui il professionista dovrà essere ben consapevole prima della sottoscrizione della polizza professionale.

Cosa prevede la Legge Gelli - Bianco?

Dall’ aprile 2017, la Legge Gelli – Bianco, sebbene alcuni regolamenti non siano ancora entrati in vigore (alla data del 22/01/2023 data di stesura articolo), ha modificato il panorama della responsabilità medica.

È necessario quindi che il professionista sia a conoscenza, prima della sottoscrizione della polizza di responsabilità civile professionale, delle principali novità introdotte della Legge.

Di seguito un elenco.

  • Introduzione di un doppio binario di responsabilità: resp. contrattuale per strutture ed esercenti che svolgono attività in regime contrattuale diretto con il paziente, resp. extracontrattuale per gli esercenti la professione sanitaria. Quindi per l’esercente sanitario che opera per conto di una Struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica o privata verrà prevista una Responsabilità di tipo extracontrattuale;
    Per la Struttura ed anche per l’esercente la professione sanitaria che abbia svolto un’attività in regime contrattuale diretto con il paziente, verrà prevista appunto una Responsabilità di tipo contrattuale.
    Nel primo caso, nella Responsabilità di tipo extracontrattuale, l’onere della prova del mancato rapporto causale tra cure ed evento dannoso sarà a carico del richiedente e la richiesta di risarcimento potrà avvenire entro 5 anni dal momento di evidenza del pregiudizio subito e del possibile nesso causale con le cure prestate.
    Nel secondo caso, l’onere della prova sarà carico dell’esercente e la possibilità di richiesta di risarcimento sarà prevista entro 10 anni.
    La disciplina della Responsabilità extracontrattuale è più favorevole per l’esercente la professione sanitaria che opera per conto di una Struttura( pubblica o privata) in quanto, in considerazione della natura extracontrattuale della Responsabilità, il paziente sarà incentivato a chiamare in causa la Struttura, contro la quale potrà giovarsi di una presunzione di colpa, oltre che di un termine più lungo di prescrizione.
  • Per gli esercenti che prestano la propria attività in ambito pubblico, viene confermata quindi la resp. extracontrattuale e la giurisdizione di Corte dei Conti.
  • Per gli esercenti che prestano la propria attività in ambito privato, come detto, viene introdotta, la resp. extracontrattuale, con giurisdizione della magistratura civile.
  • Viene introdotto l’obbligo assicurativo (polizza di «Colpa Grave») per tutti gli esercenti la professione sanitaria che operano per conto di Strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.
    ATTENZIONE: per gli esercenti che agiscono in adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente, non si dovrà limitare la copertura assicurativa alla sola Colpa grave.
  • Viene disciplinata l’azione diretta – esperibile da parte del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa assicuratrice – ma non nei confronti dell’esercente la professione che non operi in regime contrattuale diretto col paziente ed alla sua assicurazione.
  • Viene introdotto – in caso di condanna per «colpa grave» – il limite del triplo della retribuzione anniversaria come importo a carico del condannato per singolo sinistro; la Struttura che abbia pagato un risarcimento potrà quindi agire in rivalsa nei confronti del medico per un importo che non potrà superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Quindi è previsto un limite massimo per singolo sinistro pari a 3 volte la retribuzione lorda annua.
  • Viene espressamente prevista l’operatività temporale delle polizze con retroattività di almeno 10 anni e di ultrattività (trasferibile agli eredi e non disdettabile) di almeno 10 anni. Alla luce di quanto esposto, ai fini assicurativi, sarà necessario distinguere tra:
    1. Esercenti la professione sanitaria che agiscano in adempimento di una obbligazione di tipo extracontrattuale assunta con il paziente (Colpa Grave);
    2. Esercenti la professione sanitaria che agiscano in adempimento di una obbligazione di tipo contrattuale assunta con il paziente;

Quali sono i requisiti previsti dalla Legge Gelli - Bianco che devono possedere le polizze assicurative?

Per esercenti professione sanitaria che operano presso strutture pubbliche o private:

Per esercenti professione sanitaria che agiscano in adempimento obbligazione contrattuale assunta con il paziente:

Prima di stipulare una Polizza di Responsabilità Civile Professionale bisognerà quindi tenere conto di tante variabili.

Per svolgere con serenità e sicurezza la tua attività professionale, scegli di affidarti per la sottoscrizione del tuo contratto assicurativo ad un professionista specializzato in ambito RC Professionale e tutela legale.

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