SOLUZIONI PER PRIVATI
Donazione
Se vuoi trasferire la proprietà di un immobile ai tuoi eredi senza gravare su di loro con tasse eccessive, la donazione è una delle soluzioni più valide e sicure. Tuttavia, se in futuro dovessi decidere di vendere l’immobile donato, potresti incontrare delle difficoltà e rischiare di danneggiare l’acquirente. Per evitare questi problemi, ti consigliamo di proteggere la tua scelta con una polizza donazione immobile: si tratta di una vera e propria assicurazione che garantisce la validità dell’atto di acquisto del bene.
Cosa dice il Codice Civile?
La donazione è un contratto che comporta un trasferimento di ricchezza da una parte (il donante) a un’altra (il donatario), per mera liberalità. Tale contratto è disciplinato dall’art. 769 del codice civile, che ne precisa i requisiti e gli effetti. Tuttavia, la donazione non è un atto definitivo e irrevocabile, in quanto può essere soggetta all’azione di riduzione da parte degli eredi legittimi del donante, che hanno diritto a una quota dell’eredità. Questo significa che anche chi acquista a titolo oneroso un immobile proveniente da una donazione può essere chiamato a restituirlo ai legittimari. Per evitare questo rischio, è opportuno stipulare un’assicurazione donazione immobile, che tutela l’acquirente dal danno economico derivante da una eventuale restituzione dell’immobile.
Polizza donazione immobile: quali sono i rischi legati all'acquisto di un immobile di provenienza donativa?
Le donazioni di beni immobili e mobili sono aumentate negli ultimi anni in Italia (Istat, 2019). Tuttavia, la donazione comporta dei rischi per il beneficiario, che potrebbe perdere il bene ricevuto a causa di una revoca o di un’impugnazione da parte del donante o degli eredi legittimi. Per questo motivo, molti beneficiari optano per una polizza assicurativa che li tuteli in caso di contenziosi (PolizzaDonazione.it, 2020).
La legge prevede due casi in cui la donazione può essere annullata: l’ingratitudine del beneficiario o la sopravvenienza di figli del donante (Codice civile, artt. 801-803). In questi casi, il donante o gli eredi possono agire in giudizio per ottenere la restituzione del bene donato. Il beneficiario può opporsi alla revoca o all’impugnazione solo se dimostra di aver agito con buona fede e di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla donazione (Codice civile, artt. 804-806).
Polizza donazione immobile: azione di restituzione
Il nostro ordinamento giuridico prevede che alcuni soggetti (es. coniuge, figli e altri familiari) abbiano diritto a una quota di eredità denominata “legittima”, dalla quale non possono essere privati. Pertanto, se un erede ritiene di essere stato lesato della sua quota, può chiedere che il bene donato sia ricondotto nell’asse ereditario.
Questa azione si chiama di restituzione. Il legittimario può esercitarla non solo nei confronti di chi ha ricevuto il bene direttamente dal donante, ma anche nei confronti del nuovo proprietario che ha acquistato il bene o della banca che ha concesso il mutuo per l’acquisto.
Il legislatore limita il diritto di agire con l’azione di restituzione entro i 20 anni dalla donazione, se il donante è ancora vivo ed entro i 10 anni dalla data del decesso del donante.
Quando l'acquirente deve essere messo al corrente dei rischi legati all'acquisto di un immobile oggetto di donazione?
La compravendita di un immobile proveniente da donazione comporta dei rischi per l’acquirente, che non sempre sono adeguatamente comunicati dalle parti coinvolte. Infatti, la legge non impone alcun obbligo di informazione al riguardo, e l’acquirente può scoprire la situazione solo in due circostanze: quando richiede un mutuo alla banca, che lo rifiuta o lo subordina alla stipula di una polizza assicurativa a favore della banca stessa; oppure quando si rivolge al notaio per il rogito, che può avvertirlo del rischio ma non è tenuto a farlo. In entrambi i casi, l’acquirente deve valutare attentamente se procedere o meno con l’operazione immobiliare.
Sottoscrivere una polizza assicurativa donazione immobile per tutelare il diritto di proprietà
Se hai acquistato un immobile donato da un terzo, potresti essere esposto al rischio di restituzione da parte degli eredi legittimari del donante. Per tutelare i tuoi diritti di acquirente e prevenire danni economici e finanziari, puoi stipulare una polizza assicurativa donazione immobile. Questa polizza ti garantisce il rimborso delle spese legali e il pagamento di una somma indennitaria in caso di azione di restituzione degli eredi legittimari. In questo modo, potrai godere della tua proprietà senza preoccupazioni, anche a distanza di anni dalla donazione.
Quali sono i vantaggi di stipulare una polizza?
L’assicurazione per la donazione di un immobile è una polizza che tutela i compratori di case provenienti da donazioni e le banche che erogano i mutui per tali acquisti. In caso di azione di riduzione da parte degli eredi legittimi del donatore, la polizza prevede un indennizzo secondo l’art. 563 del Codice Civile, pari a:
- il valore economico dell’immobile;
- la quota spettante agli eredi legittimi;
- le spese legali o il danno emergente dalla sentenza giudiziale.
Con l’assicurazione per la donazione di un immobile, la casa donata recupera il suo valore di mercato e facilita le operazioni di compravendita e locazione. Inoltre, consente ai compratori di ottenere più facilmente un finanziamento bancario per l’acquisto della casa desiderata.
L’assicurazione può essere stipulata al momento della donazione o successivamente.
Quanto costa la polizza donazione immobile?
La polizza donazione immobile è un’assicurazione che copre il valore commerciale dell’immobile donato in caso di eventi imprevisti. Il premio assicurativo si paga una sola volta al momento della stipula del contratto e dipende dall’importo da assicurare. Per un valore fino a € 200.000, il costo minimo offerto dal mercato è di € 650,00. La polizza prevede anche una rivalutazione automatica dell’importo garantito per tutelarsi dall’inflazione.
Chi può sottoscrivere la polizza donazione immobile? | Il donante, il donatario, i successivi acquirenti terzi e venditori della proprietà. |
Chi è il beneficiario in polizza? | Il soggetto che ha acquistato a titolo oneroso la proprietà. |
Il soggetto che vanti diritti reali di godimento sulla proprietà. | |
L’istituto di credito che vanta un diritto reale di garanzia sulla proprietà. | |
Quali sono i soggetti che non possono essere ricompresi nel novero dei Beneficiari? | Il Donante ed il donatario. |
Quali sono i benefici legati alla sottoscrizione di una polizza donazione immobile? | Facilita la circolazione del bene di provenienza donativa. |
Consente di tutelare l’istituto di credito che rilascia il mutuo per l’acquisto dell’immobile, prevedendo una specifica appendice di vincolo in suo favore. | |
La polizza ha una durata indeterminata, in quanto il contratto è efficace fino a quanto l’evento assicurato oggetto della copertura costituisce ancora un rischio per il beneficiario. |
Domande & Risposte
Chi riceve un bene tramite un ATTO DI DONAZIONE da parte di un donante.
Nei 20 anni successivi al decesso del donante.
L’azione di riduzione è lo strumento giuridico che consente al legittimario leso di tutelare la propria quota di legittima nei confronti del donatario. Tale azione ha effetti diversi a seconda del momento in cui viene esercitata rispetto all’atto di donazione. Se l’azione è proposta entro il termine di prescrizione ventennale dalla trascrizione della donazione, il legittimario leso può rivolgersi anche al terzo acquirente a titolo oneroso del bene donato, purché ricorrano determinati requisiti legali. In tal caso, il terzo acquirente ha la facoltà di liberarsi dalla restituzione in natura del bene donato versando il suo valore pecuniario. Se invece l’azione è proposta dopo il decorso del termine ventennale, i gravami e le ipoteche eventualmente apposti dal donatario restano validi e il legittimario ha diritto solo ad un credito personale nei confronti del donatario.
Sì, fino a vent’anni dopo la donazione. Per tutelare il proprio diritto di proprietà sull’immobile donato, si consiglia di stipulare una polizza assicurativa specifica che copra tale eventualità.
Chi ha diritto alla legittima e ha ottenuto la riduzione della donazione fatta dal de cuius a un terzo deve soddisfare la propria quota ereditaria attaccando in via prioritaria i beni del donatario, fino al concorso del valore del bene oggetto della donazione.
Il legittimario ha diritto di agire contro il terzo acquirente per ottenere il rilascio del bene.
No, può liberarsi dall’obbligo di restituire il bene acquistato, pagando l’equivalente in denaro.